PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione del Regolamento per il conferimento della Targa

“CITTÀ EUROPEA DELL’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ATTRAVERSO LO SPORT E L’ATTIVITÀ FISICA”


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

Considerato che

Ritenuto


DELIBERA

  1. di approvare il seguente Regolamento;

  2. di impegnare l’Amministrazione Comunale al rispetto dei requisiti ivi contenuti;

  3. di demandare alla Giunta Comunale e ai competenti uffici l’attuazione del presente provvedimento.


REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per il conferimento della Targa “CITTÀ EUROPEA DELL’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ATTRAVERSO LO SPORT E L’ATTIVITÀ FISICA”, quale riconoscimento ufficiale attribuito ai Comuni che promuovono politiche strutturate di educazione sociale attraverso lo sport e l’attività fisica.


Art. 2 – Requisiti organizzativi

  1. Il Comune deve aver istituito formalmente la Consulta Comunale dello Sport o organismo equivalente.

  2. Alla Consulta devono aderire almeno l’80% delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio comunale.

  3. La Consulta deve prevedere tra le proprie finalità la promozione dei diritti umani, dell’inclusione sociale e della non discriminazione attraverso lo sport.


Art. 3 – Formazione obbligatoria gratuita

  1. Il Comune si impegna a organizzare annualmente corsi di formazione gratuiti destinati a dirigenti e istruttori sportivi operanti nel territorio.

  2. I percorsi formativi devono avere una curvatura specifica sui temi dell’educazione sociale attraverso lo sport e l’attività fisica.

  3. I corsi devono trattare almeno i seguenti ambiti:

    • educazione ai diritti umani;

    • inclusione e pari opportunità;

    • prevenzione delle discriminazioni;

    • sport quale strumento di coesione sociale;

    • promozione dell’attività fisica secondo le linee strategiche europee “More Active People for a Healthier World” e la Raccomandazione HEPA della World Health Organization.


Art. 4 – Impegno economico minimo obbligatorio

  1. Il Comune deve prevedere uno stanziamento minimo annuale, per tutta la durata della legislatura, secondo la seguente articolazione:

    • Comuni fino a 5.000 abitanti: investimento minimo annuale di € 5.000,00;

    • Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti: investimento minimo annuale di € 10.000,00;

    • Comuni con popolazione superiore a 15.001 abitanti: investimento minimo annuale di € 15.000,00.

  2. Nel computo degli investimenti sono ammesse esclusivamente le seguenti voci di spesa:

    a) Contributi per il pagamento dei docenti impegnati nei corsi di formazione rivolti a dirigenti e istruttori sportivi;

    b) Contributi destinati a sostenere le attività dei percorsi didattici di educazione sociale attraverso lo sport, realizzati:

    • nelle istituzioni scolastiche del territorio;

    • e/o nelle ASD-SSD operanti nel territorio comunale.

  3. I percorsi di cui al comma precedente possono essere svolti:

    • nelle ore scolastiche curriculari;

    • nelle ore extracurriculari;

    • in ambito extrascolastico presso strutture sportive del territorio.

  4. Non sono computabili ai fini del raggiungimento dell’investimento minimo:

    • spese generiche di manutenzione impianti;

    • contributi ordinari alle società sportive non specificamente destinati ai percorsi educativi previsti dal presente Regolamento;

    • spese di rappresentanza o promozione non direttamente collegate ai percorsi formativi o didattici.


Art. 5 – Collaborazione con le istituzioni scolastiche

  1. Il Comune promuove accordi formali con le istituzioni scolastiche del territorio.

  2. I percorsi educativi devono essere coerenti con le linee di promozione dell’attività fisica e dell’educazione sociale previste a livello europeo.

  3. Deve essere garantita la documentazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.


Art. 6 – Monitoraggio e rendicontazione

  1. Il Comune è tenuto a predisporre una relazione annuale contenente:

    • attività formative svolte;

    • numero dei partecipanti;

    • percorsi didattici realizzati;

    • rendicontazione economica delle spese ammesse.

  2. La relazione costituisce condizione per il mantenimento del riconoscimento.


Art. 7 – Durata del riconoscimento

  1. Il riconoscimento ha durata triennale.

  2. Il mantenimento è subordinato al rispetto continuativo dei requisiti previsti dal presente Regolamento.


Art. 8 – Revoca

Il riconoscimento può essere revocato in caso di: